Ferie, questa parola fa rima con vacanze, un momento dell’anno purtroppo già lontano ricordo di agosto per molti.
Eppure nella parola ferie si inscrive un significato giuridico più preciso e articolato, il quale dà luogo a tutta una serie di princìpi e norme.
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite incarna un principio costituzionale, sancito dall’art. 36 della Costituzione che, al comma 3, ne prescrive chiaramente l’irrinunciabilità.
Le ferie infatti, hanno come fine quello di reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa da parte del lavoratore e di partecipare alla vita familiare e sociale.
Malgrado vi sia sempre stata una varietà di fonti legislative a riguardo, si può sicuramente asserire che la materia viene quasi interamente disciplinata dalla contrattazione collettiva e dalla prassi aziendale.
Il nostro esperto di Diritto del Lavoro, l’Avv. Giovanni Di Corrado ci offre nel suo ultimo articolo una rivisitazione di quelli che sono i caratteri essenziali dell’istituto delle ferie, come spunto per analizzare poi la sentenza della Corte di Cassazione del 14 giugno scorso.
La Corte di Cassazione, sez. lav., con sent. 14 giugno 2018, n. 15652 ha accolto un ricorso in materia di retribuzione di ferie non godute da parte di un lavoratore dipendente. In particolare la Suprema Corte ha sostenuto che spetta al datore di lavoro dimostrare di aver offerto un preciso periodo di godimento delle ferie al lavoratore e che quest’ultimo abbia deciso di non aderire alla richiesta, al fine di potersi legittimamente sottrarre alla monetizzazione delle ferie non godute.
Per approfondire l’argomento e le disposizioni della Cassazione, vi invitiamo a leggere l’articolo del Giuslavorista Di Corrado, pubblicato sulla rivista Diritto & Pratica del Lavoro.